3 Febbraio 2019

Prevenzione incendi per le attività commerciali

Per supportare il progressivo passaggio alla progettazione secondo il codice di prevenzione incendi il Ministero dell’Interno ha pubblicato il quarto Decreto che riguarda le attività di prevenzione incendi per le attività commerciali.

Il Decreto 23 novembre 2018 introduce, all’interno del Codice di Prevenzione Incendi, la Regola Tecnica Verticale ‘Attività Commerciali’. Tale Regola Tecnica si applica alle attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti (attività n.69 – Allegato I DPR.151/2011) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (2 gennaio 2019) ovvero per quelle di nuova realizzazione.

le disposizioni della Regola Tecnica si possono ad oggi applicare alle medesime attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro all’Interno 27 luglio 2010 ‘Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq’.

Relativamente alla ‘RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DELL’INCENDIO’ vengono fornite indicazioni relative al livello di prestazione da adottare.

Rivelazione ed allarme
1. L’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.8-9.

 

Classificazione

attività

Classificazione attività

HA

HB

HC

HD

AA

III [1], [2]

III [2]

IV

AB, AC

III [2]

IV

AD, AE

IV

[1] Per attività con carico d’incendio specifico qf  600 MJ/m2  o ubicata in un’opera da costruzione   monopiano è consentito il livello di prestazione II.

[2] Le eventuali funzioni E, F, G ed H devono essere automatiche su comando della centrale o con centrali autonome di azionamento asservite alla centrale master.

Tabella V.8-9: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme.

Il Decreto è entrato in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 Dicembre 2018.

Un estratto del testo del Decreto è visualizzabile cliccando qui.